FEDERFARMA LECCO
ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI LECCO
APPROVATO CON ATTO NOTARILE NOTAIO GIANFRANCO CONDO' - 16 DICEMBRE 2004
REGISTRATO A LECCO IL 15 DICEMBRE 2004
FEDERFARMA LECCO, Via Adda, 1 - LECCO
Telefono 0341/36.23.30 Telefax 0341/36.07.69
STATUTO COSTITUTIVO
Art. 1
1. E’
costituita
Federfarma Lecco, Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Lecco.
2. Federfarma Lecco rappresenta i titolari di farmacia privata della
provincia di Lecco; essa aderisce alla Federfarma Lombardia, ed alla Federazione
Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.
3. Gli associati a Federfarma Lecco non potranno aderire ad altre Associazioni
fra titolari di farmacia aventi scopi in contrasto con quelli di cui al
successivo art. 3; non potranno essere associati farmacisti operanti sul
territorio di province diverse da quella di Lecco, fatta salva la possibilità di
associare farmacisti operanti in province diverse da quella di Lecco purchè le
associazioni operanti in tali province diano il proprio consenso e purché i
farmacisti facciano capo ad ASL appartenenti alla provincia di Lecco.
4. La sua sede è in Lecco e la sua durata è illimitata.
5. Le farmacie comunali, municipalizzate e pubbliche, non potranno essere
iscritte a Federfarma Lecco, ma potranno godere dei servizi offerti a tutte le
farmacie private iscritte a quest’ ultima, versando una quota annuale stabilita
dall’apposita Assemblea degli Associati.
Art. 2
1. Federfarma Lecco è
apartitica e non persegue scopi di lucro.
Art.3
1.
Federfarma Lecco ha lo scopo di tutelare gli interessi professionali, sindacali,
economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Lecco
anche attraverso l’assistenza tecnica in materia sindacale, legale,
amministrativa, economica e deontologica. Art. 4 1. Federfarma Lecco, quando l’Assemblea lo giudicasse utile e/o
funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, potrà partecipare
alla costituzione di società o consorzi, ovvero acquisire partecipazioni in
società o consorzi, con la clausola “salvo ratifica” della Federfarma. Art. 5 DEGLI ASSOCIATI Art. 6 DELLA STRUTTURA PROVINCIALE Art. 7 DELL ‘ASSEMBLEA Art. 8 1.
La convocazione dell’Assemblea
è fatta mediante comunicazione scritta, inviata almeno dieci giorni prima di
quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione, degli argomenti da trattare. Art.
9 Spetta all’Assemblea:
Art.
10 DEL COMITATO RURALE
E DEL COMITATO URBANO Art.11 DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO Art
12 1.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce di norma una volta al mese ed ogni volta risultasse necessario; Art.
13 DEL PRESIDENTE Art.
14 DEL SEGRETARIO Art.
15 DEL TESORIERE Art.
16 DEL COMITATO
ESECUTIVO Art.
17 DEL COLLEGIO
SINDACALE Art.18 DEL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI Art.
19 DELLE ELEZIONI 3. Sono incompatibili
al Consiglio Direttivo tutti gli associati iscritti a Federfarma Lecco che
facciano parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti, delle aziende
distributrici e comunque non eleggibili ai sensi delVart. 11, punto 4. Art.
20 1. A
norma dell’art. 37 del codice
civile, il fondo comune, finchè dura Federfarma Lecco, è indivisibile e i
singoli associati non possono chiederne la divisione nè pretendere la quota in
caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata; il fondo comune è
costituito dai contributi degli associati e dagli acquisti a qualsiasi titolo
effettuati secondo quanto di seguito precisato: Art.
21 1. Gli organi
dell’Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art.
22 Le cariche sociali non
sono retribuite; ad ogni componente degli organi sociali spetta il rimborso
documentato delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli o
derivanti dalla sua qualifica. 1.Le delibere degli
organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali.
Art.
24 1. L’anno sociale
coincide con l’anno solare; l’esercizio scade il giorno 31 dicembre di ogni
anno. Art.
25 1. Per quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto, da quello Regionale o da quello
Nazionale, si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia. Firmato: Copia in 13
facciate, conforme all’originale munita delle prescritte firme, rilasciata dal
dottor GIAN FRANCO CONDO’, notaio in Lecco, iscritto al Collegio Notarile di
Como, ad uso parte.
2. A tal fine l’Associazione:
a) rappresenta e assiste gli Associati collettivamente e/o singolarmente nei
confronti degli Organi locali dello Stato e della Regione, della Provincia,
nonché delle UUSSLL e degli altri Enti pubblici e privati territoriali, delle
ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive
organizzazioni di categoria territoriali;
b) rappresenta, altresì, i propri Associati nei confronti delle OO.SS.
locali dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di
eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
e) nel rispetto degli accordi convenzionali e di indirizzo, Federfarma
Lecco collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della
categoria, con gli ordini Professionali, con le Autorità e con altri organismi
anche accademici competenti nello studio della risoluzione dei problemi
attinenti l’attività svolta dalle farmacie, l’esercizio della professione di
farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero
partecipando, all’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione
professionale; d) si avvale di servizi di consulenza in materia legale
amministrativa e fiscale, facendo ricorso a studi professionali per la soluzione
di ogni problema relativo ai servizi di cui sopra;
e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i consigli, le
commissioni, gli Enti, gli Organi pubblici e privati, nei quali tale
rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
J) presta agli Associati servizi complementari, utilizzando le opportune
strutture esterne, quali:
- tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento
dell’attività imprenditoriale relativa all’esercizio della farmacia, curandone
il sistematico aggiornamento;
- assistenza nell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali contributivi ed
assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il
personale dipendente redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta
tenuta delle scritture necessarie;
- fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta
gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti al prontuario
terapeutico, stampati, ecc.).
3. L’Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono
a norma di legge o per deliberazione dell’Assemblea.
2. Federfarma Lecco, può stipulare convenzioni e accordi in sede provinciale; le
eventuali variazioni a quelli nazionali devono essere trasmessi in copia alla
Federfarma e da questa ratificati; pertanto anche dette convenzioni ed accordi
devono essere firmati con la clausola “salva ratifica” della Federfarma.
3. Tali costituzioni di società o di consorzi e tali partecipazioni, dovranno
essere deliberate dall’Assemblea a norma dell’art. 8.
1. Possono essere
Associati a Federfarma Lecco, salvo quanto indicato all’art. 1, a
seguito di domanda di ammissione:
- i rappresentanti delle società di persone titolari dell’esercizio di farmacia
o altro socio farmacista che, pur non avendo la rappresentanza della società,
venga a ciò delegato da tutti gli altri soci;
- nel caso di successione ereditaria nella titolarietà di farmacia privata il
direttore dell’esercizio provvisorio o uno degli eredi a ciò delegato da tutti
gli altri;
- nel caso di successione in una quota di partecipazione in società titolare
dell’esercizio di farmacia, oltre ai rappresentanti della società e ai soci a
ciò delegati, potrà essere associato uno degli eredi o il curatore nominati a
sensi dell’art. 6 legge 8.11.1991 n.362.
2. La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente
statuto, è diretta al presidente dell’Associazione ed è discussa dal Consiglio
Direttivo che ha facoltà di accettarla o di respingerla con l’obbligo di giusta
motivazione, impregiudicata restando nell’aspirante associato la facoltà del
ricorso ai Probiviri che decideranno in merito in modo definitivo.
4. L’accettazione della domanda di ammissione riconosce la qualifica di
associato attestata dal successivo rilascio di apposito tesserino.
5. Le società personali di farmacisti, devono comunicare all’Associazione
l’elenco dei soci ed ogni eventuale sua variazione.
6. Qualora l’adesione a Federfarma Lecco non venga disdetta, con lettera
raccomandata, entro la data del 30 settembre di ciascun anno, essa si intende
tacitamente rinnovata per l’anno successivo.
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Rurale;
e) il Comitato Urbano;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Comitato Esecutivo;
f il Collegio Sindacale;
g) il Collegio dei Probiviri.
1. L’Assemblea è formata da tutti gli associati in regola con i contributi
associativi.
2. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l’anno: entro il mese di
febbraio per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed
entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, la
determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione per l’anno successivo.
4. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del
Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati per
deliberare sugli argomenti indicati nella richiesta del Consiglio o degli
associati.
2. In caso di particolare necessità ed urgenza, previa deliberazione del
Consiglio Direttivo, l’Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico
di soli tre giorni.
3. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o
rappresentati almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione,
che potrà avvenire almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello
nominale o per alzata e seduta.
5. L’Assemblea. su proposta del presidente, stabilirà per alzata e seduta
il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.
6. L’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall’art.5, delibererà a
maggioranza dei presenti.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
8. Gli associati che non possono partecipare personalmente all’Assemblea, fatto
salvo quanto previsto dal successivo punto 9, possono delegare esclusivamente un
altro associato
9. La delega, con esclusione delle deliberazioni previste al successivo
punto
12, può essere conferita dal titolare di farmacia al suo sostituto temporaneo,
autorizzato dall’ASL di competenza in base alle norme concernenti il servizio
farmaceutico di cui all’art. 11 della legge n. 475 del 2 aprile 1969, / p
modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 363.
10. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe.
11. La sede di convocazione delle Assemblee sarà prescelta dal Consiglio
Direttivo nell’ambito del territorio della provincia di Lecco.
12. Per la validità delle deliberazioni riguardanti l’adesione alla Unione
Regionale e alla Federfarma nazionale, le modifiche dello statuto e lo
scioglimento dell’Associazione, occorre la presenza fisica, o per delega ad
altro associato, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al
voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
a) l’elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, del Collegio
Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
e) la determinazione dei contributi a carico degli Associati;
d) la deliberazione per l’adesione all’Unione Regionale Titolari di
Farmacia della Lombardia ed alla federazione Nazionale Unitaria Titolari di
Farmacia Italiani - Federfarma, ovvero l’assunzione di partecipazione in società
o consorzi, l’assunzione di convenzioni e accordi in sede provinciale e
l’eventuale variazione a quelli nazionali, di cui all’art. 4;
e) l’approvazione dello statuto, del regolamento, le modifiche dei
medesimi e lo scioglimento dell’Associazione;
f) l’acquisto e/o alienazione dei beni immobili.
1. Federfarma Lecco prevede, come parte integrante e distinta della propria
Associazione, la sezione per i farmacisti Rurali, riunita a livello nazionale
nel Sunifar, e rappresentata a livello provinciale da un proprio Comitato
Rurale.
2. Il Comitato Rurale delibera su problemi specificamente rurali, sceglie tra i
consiglieri eletti il suo rappresentante che è componente di diritto del
Comitato Esecutivo.
3. Al rappresentante del Comitato dei Rurali, unitamente al Presidente di
Federfarma Lecco, compete la rappresentanza della sezione rurale per quanto
previsto dall’art. 3, punto 1.
4. La Sezione Rurale può riunirsi in Assemblea per discutere e deliberare
sui problemi specificamente rurali; le decisioni dell’Assemblea dovranno essere
ratificate dal Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco.
5. Federfarma Lecco prevede, come parte integrante e distinta della
propria Associazione, la sezione per i farmacisti Urbani, rappresentata a
livello provinciale da un proprio comitato urbano.
6. Il Comitato Urbano delibera su problemi specificamente urbani, sceglie tra i
consiglieri eletti il suo rappresentante che è componente di diritto del
Comitato Esecutivo.
7. Al rappresentante del Comitato Urbano ed al rappresentante del Comitato
Rurale, unitamente al Presidente di Federfarma Lecco, compete la rappresentanza
della sezione urbana e, rispettivamente, della sezione rurale per quanto
previsto dall’art. 3, punto 1.
8. La Sezione Urbana può riunirsi in Assemblea per discutere e deliberare sui
problemi specificamente urbani; le decisioni dell’Assemblea dovranno essere
ratificate dal Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco. risultasse necessario;
2. Esso viene convocato dal Presidente, mediante lettera, inviata sette giorni
prima, ovvero con avviso telegrafico inoltrato con almeno tre giorni di
anticipo, contenente gli argomenti posti alla discussione dell’ordine del
giorno, l’ora, il luogo ed il giorno della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre
membri del consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta
nell’ambito del territorio della provincia.
6. In caso di parità di voto durante la votazione, il Presidente ha voto
prevalente e dirimente.
7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre particolari questioni
all’approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto, stabilendo di
volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.
8. L’assenza a più di tre riunioni consecutive di Consiglio, senza giustificato
motivo scritto, porta alla decadenza del consigliere che verrà sostituito nella
prima riunione dal primo dei non eletti e nel rispetto della sezione di
appartenenza del decaduto.
1. Il Consiglio
Direttivo si compone di n. 8 membri, compreso il Presidente, che può essere
indifferentemente rurale od urbano, eletti in ragione di almeno quattro
farmacisti rurali, uno per distretto della provincia di Lecco di cui all’ art.
19, punto 1, e di almeno tre farmacisti urbani indipendentemente dalla divisione
per distretto.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è l’organo di amministrazione
dell’Associazione e provvede alla attuazione delle direttive e delle delibere
dell’Assemblea ed entro tre mesi dall’approvazione del presente statuto sarà
tenuto a redigere il Regolamento per l’attuazione delle norme statutarie.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, salve le competenze dell’assemblea e potrà tra l’altro
provvedere:
a) alla costituzione e funzionamento degli uffici dell’Associazione; b) a
deliberare sull’ammissione degli associati;
e) a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) a proporre all’Assemblea le misure della quota associativa annuale e
le modalità di pagamento;
e) a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse
dell’Associazione che non rientrano nella competenza dell ‘Assemblea;
f) a costituire commissioni consultive responsabili di precisi settori di
interesse della farmacia;
g) richiedere l’intervento in sede provinciale del Consiglio di Presidenza di
Federfarma, anche dietro sollecitazione motivata di un associato, per dirimere
eventuali divergenze nel settore organizzativo e per la verifica dei poteri come
previsto dallo Statuto federale in apposito articolo;
li) nomina il professionista Presidente del collegio sindacale.
4. Non possono essere eletti a comporre il Consiglio Direttivo i
farmacisti che ricoprono cariche, che non siano puramente onorifiche, uffici o
altre funzioni in società o associazioni che svolgano attività distributiva dei
prodotti venduti nelle farmacie.
Gli eletti al Consiglio Direttivo, alla prima riunione, dovranno dichiarare per
iscritto tutte le cariche, che non siano puramente onorifiche, uffici o altre
funzioni in società o associazioni che svolgano attività distributiva dei
prodotti venduti nelle farmacie.
Gli incarichi di cui sopra, se conferiti successivamente alla elezione nel
Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco, dovranno essere dichiarati al Consiglio
nella prima riunione successiva al conferimento dell’incarico.
Con le medesime modalità gli eletti al Consiglio Direttivo sono altresì tenuti a
dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
gli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dei componenti che si trovino
in una delle situazioni sopra indicate o che non abbiano osservato l’obbligo di
dichiarazione sopra previsto.
Le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente articolo sono rese sotto
la personale responsabilità del dichiarante.
2. Esso viene convocato dal Presidente, mediante lettera, inviata sette giorni
prima, ovvero con avviso telegrafico inoltrato con almeno tre giorni di
anticipo, contenente gli argomenti posti alla discussione dell’ordine del
giorno, l’ora, il luogo ed il giorno della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre
membri del consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta
nell ‘ambito del territorio della provincia.
6. In caso di parità di voto durante la votazione, il Presidente ha voto
prevalente e dirimente.
7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre particolari questioni
all’approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto, stabilendo di
volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.
8. L’assenza a più di tre riunioni consecutive di Consiglio, senza giustificato
motivo scritto, porta alla decadenza del consigliere che verrà sostituito nella
prima riunione dal primo dei non eletti e nel rispetto della sezione di
appartenenza del decaduto.
1. Il Presidente
può essere indifferentemente urbano o rurale; qualora fosse urbano il
vicepresidente sarà rurale e viceversa. Il Presidente è eletto dall’Assemblea,
rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ha la rappresentanza
legale della Federfarma Lecco, sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità
e dei terzi, e la firma sociale.
3. Il Presidente non è autorizzato a mettere in atto nessuna iniziativa scritta
che impegni l’Associazione nei confronti di terzi senza la firma del Segretario.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente; la sottoscrizione di atti da parte del Vicepresidente e del
Segretario forma pieno impegno nei confronti di terzi.
1. Il Segretario
cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e la
puntuale applicazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio
Direttivo.
1. Il Tesoriere
sovrintende tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici e
finanziari dell’Associazione promuovendo e curando tutto quanto occorre per la
corretta ed efficace amministrazione di detti aspetti.
1. Il Comitato
Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
Segretario, dal Tesoriere; del Comitato Esecutivo deve far parte il
rappresentante del Comitato Rurale e il rappresentante del Comitato urbano
scelti ai sensi dell’art. 10.
2. Il Comitato esecutivo è l’organo di governo della Federfarma Lecco e pone in
attuazione nell’ambito territoriale di sua competenza i principi e le direttive
di carattere generale stabiliti dal Consiglio Direttivo.
1. Il Collegio
Sindacale, nominato dall’Assemblea, è composto di due
associati, di cui uno rurale, e di un professionista, scelto tra gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, che avrà funzioni di
presidente.
2. Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice Civile.
i. Il Collegio dei
Probiviri è composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno rurale, eletti fra gli
associati; di questi uno assume l’Ufficio di Presidente.
2. Spetta al Collegio di Probiviri:
a) decidere sul ricorso degli associati di cui all’art.5, punto 2;
b) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte
dal Consiglio;
c) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo
amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti
associato ed associato e fra Associazione e singoli associati.
3. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure; redige per
iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno inappellabili e notificati
agli interessati a cura dello stesso Collegio.
1. La provincia di
Lecco, anche ai fini delle elezioni, viene suddivisa in quattro zone o
distretti:
a) Colico, Dorio, Dervio, Vestreno, Sueglio, introzzo, Bellano, Vendrogno,
Varenna, Perledo, Esino, Lierna, Mandello, Abbadia, Maigrate, Valmadrera,
Oliveto Lario e le seguenti farmacie di Lecco: Castello, S.Francesco, 5 .Nicolò,
Internazionale, Silva, Provasi, Pontiggia;
b) Pagnona, Premana, Tremenico, Casargo, Cassina Valsassina, Crandola Valsassina,
Margno, Parlasco, Taceno, Cortenova, Primaluna, Introbio, Barzio, Cremeno,
Moggio, Pasturo, Ballabio, Erve, Carenno, Torre de Busi, Monte Marenzo,
Calolziocorte, Vercurago, e le seguenti farmacie di Lecco:
Malavedo, Gioffredi, Montegrappa, Belledo, Neri, Maggianico, Del Cortes;
c) Valgreghentino, Olginate, Garlate, Pescate, Galbiate, Ello, Colle Brianza,
Castello Brianza, Dolzago, Sirone, Oggiono, Annone Brianza, Bosisio Parini,
Cesana Brianza, Suello, Civate, Molteno, Costamasnaga, Bulciago, Garbagnate
Monastero, Rogeno, Nibionno;
d) Airuno, Brivio, Imbersago, Merate, Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio
Inferiore, Verderio Superiore, Lomagna, Osnago, Cernusco, Montevecchia,
Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Calco, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè,
Rovagnate, Perego, Barzago, Barzanò, Sirtori, Viganò, Monticello, Missaglia;
e) per ogni distretto ai rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo è
demandata l’organizzazione di incontri locali con i colleghi del distretto con
una cadenza determinata da apposito regolamento.
2. Sono eleggibili ai diversi organi previsti dall’art, 6 tutti gli associati
iscritti alla Federfarma Lecco.
4. L’elezione del Consiglio avviene mediante presentazione di liste che
comprendano almeno un candidato in ogni distretto nel rispetto dei precedenti
art. 11, punto 1 e art. 10 punti 2 e 6.
5. Gli elettori dovranno votare complessivamente non più di 8 candidati
per il Consiglio Direttivo, compreso il presidente, scegliendoli senza alcun
vincolo di appartenenza di lista; fra i componenti la/le lista/e potrà essere
indicato preventivamente il nominativo del candidato alla presidenza.
6. Verrà eletto Presidente della Federfarma Lecco il candidato che avrà ottenuto
almeno il 51 O/ dei voti espressi; qualora nessun candidato raggiungesse
tale percentuale, , si procederà al ballottaggio entro 15 giorni fra i due
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi, salvo il caso
di rinuncia di uno dei candidati.
7. Risulteranno eletti quali membri del Consiglio i candidati che, nel rispetto
di quanto previsto dall’ art. 11, punto 1, avranno ottenuto il maggior numero di
voti espressi, indipendentemente dalle liste di appartenenza.
8. L’assemblea eleggerà inoltre due componenti del collegio dei sindaci e i
componenti del collegio dei probiviri.
9. Nel caso previsto dall’art. 21, punto 2, paragrafo 2, qualora venisse
a mancare il presidente per dimissioni o altro impedimento definitivo, le nuove
elezioni del solo presidente verranno effettuate nel termine massimo di trenta
giorni dalla vacanza.
10. I componenti del Collegio Sindacale e dei Probiviri verranno eletti
fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, nei limiti
previsti dal precedente punto 9.
11. In caso di parità di voti, e in assenza di rinuncia da parte di uno
dei contendenti, si procederà entro 15 giorni ad un ballottaggio fra i candidati
con elezione di quello che otterrà il maggior numero dei voti.
12. I Consiglieri eletti, rappresentanti di tutta la categoria,
nell’espletamento del loro mandato dovranno essere privi di ogni condizionamento
e dovranno privilegiare gli interessi di Federfarma Lecco, senza far valere la
loro appartenenza a sezioni o liste costituite prima della votazione.
13. Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, in occasione della prima
riunione indetta dal presidente entro dieci giorni dall’esito elettorale, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 13, punto 1, nomina il Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere.
a) dai prelievi mensili operati sopra le somme che a favore di ciascun associato
spettino da parte di Enti previdenziali, Assistenziali, Assicurativi e
mutualistici per prestazioni e forniture effettuate nel mese in oggetto, secondo
l’ammontare di percentuale stabilita dall’assemblea degli associati, a norma
dell’art. 7 del presente statuto coerentemente alle direttive di categoria in
sede nazionale e regionale;
b) dalle somme incassate dall’Associazione per atti di liberalità o per
qualsiasi altro titolo;
e) dai proventi derivanti da istituzioni fondate o gestite
dall’Associazione stessa;
d) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano acquisiti
dall’ Associazione;
e) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di legge o di
deliberazione degli organi competenti fino a che non siano erogate;
f) solo nelle condizioni derivanti da quanto previsto dal D.L. 6 marzo
1992 n.250, pubblicato sulla G.U. n.77 dell’i aprile 1992 che istituisce la
nuova provincia di Lecco, il fondo comune è altresì costituito da quanto
spettante alla Federfarma Lecco dalla ripartizione, proporzionale al numero dei
farmacisti titolari iscritti ali’ USCOTIFAR e trasferiti alla nuova provincia,
delle dotazioni organiche del personale, dello stato di consistenza del
patrimonio della U.S.CO.TI.FAR., esistenti al momento della loro determinazione
in apposita riunione di Consiglio e degli eventuali residui esistenti al
distacco ufficiale; l’entità della ripartizione è da effettuarsi con appositi
atti deliberativi e da completarsi con l’approvazione del biiancio consuntivo
USCOTIFAR dell’anno 1994.
In caso di deliberazione di messa in liquidazione della Federfarma Lecco,
secondo le previsioni dell’art.8, punto 12, saranno stabiliti i criteri di
riparto del patrimonio netto fra gli associati dopo l’estinzione di tutte le
passività.
2. Se per qualsiasi causa venissero a mancare uno o più componenti degli organi
dell’Associazione, le cariche vacanti saranno ricoperte, fino allo scadere del
triennio, dagli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero
dei voti fra i non eletti.
Se venisse a mancare il Presidente, la carica verrà ricoperta dal
vicepresidente, fino alle nuove elezioni previste dall’art. 19, punto 9, mentre
il Consiglio verrà integrato dal primo dei non eletti nel distretto di
appartenenza del presidente mancato.
3. Nel caso che venissero a mancare contemporaneamente la maggioranza dei
componenti di un Organo, l’Assemblea deve essere immediatamente convocata per
provvedere ad una nuova elezione.
Art. 23
2. Ad ogni effetto fanno testo le delibere trascritte nei libri dei verbali.
Andrea Guglielmetti
GIAN FRANCO CONDO NOTAIO
Lecco, 16 dicembre 2004
