Allegato "A" al 11. 72.724/11.051 di rep.
1. È costituita Federfarma Lecco, Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Lecco.
2. Federfarma Lecco rappresenta i titolari di farmacia privata della provincia di Lecco; essa aderisce alla Federfarma Lombardia, ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.
3. Gli associati a Federfarma Lecco non potranno aderire ad altre Associazioni tra titolari di farmacia aventi scopi in contrasto con quelli di cui al successivo art. 3; non potranno essere associati farmacisti operanti sul territorio di province diverse da quella di Lecco, fatta salva la possibilità di associare farmacisti operanti in province diverse da quella di Lecco purché le associazioni operanti in tali province diano il proprio consenso e purché i farmacisti facciano capo ad ASL appartenenti alla provincia di Lecco.
4. La sua sede e in Lecco e la sua durata e illimitata.
5. Le farmacie comunali, municipalizzate e pubbliche, non potranno essere iscritte a Federfarma Lecco, ma potranno godere dei servizi offerti a tutte le farmacie private iscritte a quest' ultima, versando una quota annuale stabilita dall’apposita Assemblea degli Associati
1. Federfarma Lecco è apartitica e non persegue scopi di lucro.
1. Federfarma Lecco ha lo scopo di tutelare gli interessi professionali, sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Lecco anche attraverso Assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.
2. A tal fine l'Associazione:
a. Rappresenta e assiste gli Associati collettivamente e/o singolarmente nei confronti degli Organi locali dello Stato e della Regione, della Provincia, nonché delle UUSSLL e degli altri Enti pubblici e privati territoriali, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria territoriali;
b. Rappresenta, altresì, i propri Associati nei confronti delle OOSS locali dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
c. Nel rispetto degli accordi convenzionali e di indirizzo, Federfarma Lecco collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini Professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio della risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
d. Si avvale di servizi di consulenza in materia legale amministrativa e fiscale, facendo ricorso a studi professionali per la soluzione di ogni problema relativo ai servizi di cui sopra;
e. Nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i consigli, le commissioni, gli Enti, gli Organi pubblici e privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
f. Presta agli Associati servizi complementari, utilizzando le opportune strutture esterne, quali:
· tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale relativa all'esercizio della farmacia, curandone il sistematico aggiornamento;
· assistenza nell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie;
· fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti al prontuario terapeutico, stampati, ecc.).
3. L’Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.
1. Federfarma Lecco, quando l'Assemblea lo giudicasse utile e/o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, potrà partecipare alla costituzione di società o consorzi, ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi, con la clausola “salvo ratifica” della Federfarma.
2. Federfarma Lecco, può stipulare convenzioni e accordi in sede provinciale; le eventuali variazioni a quelli nazionali devono essere trasmessi in copia alla Federfarma e da questa ratificati; pertanto anche dette convenzioni ed accordi devono essere firmati con la clausola “salvo ratifica” della Federfarma.
3. Tali costituzioni di società o di consorzi e tali partecipazioni, dovranno essere deliberate dall'Assemblea a norma dell'art. 8.
1. Possono essere Associati a Federfarma Lecco, salvo quanto indicato all'art. 1, a seguito di domanda di ammissione:
· Le persone fisiche titolari dell’esercizio di farmacia;
· I rappresentanti delle società di persone titolari dell’esercizio di farmacia o altro socio farmacista che, pur non avendo la rappresentanza della società, venga a ciò delegato da tutti gli altri soci;
· Nel caso di successione ereditaria nella titolarietà di farmacia privata il direttore dell'esercizio provvisorio o uno degli eredi a ciò delegato da tutti gli altri;
· Nel caso di successione in una quota di partecipazione in società titolare dell’esercizio di farmacia, oltre ai rappresentanti della società e ai soci a ciò delegati, potrà essere associato uno degli eredi o il curatore nominati a sensi dell’art. 6 legge 8.11.1991 n.362.
2. La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta al presidente dell'Associazione ed e discussa dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di accettarla o di respingerla con l'obbligo di giusta motivazione, impregiudicata restando nell’aspirante associato la facoltà del ricorso ai Probiviri che decideranno in merito in modo definitivo.
3.
4. L’accettazione della domanda di ammissione riconosce la qualifica di associato attestata dal successivo rilascio di apposito tesserino.
5. Le società personali di farmacisti, devono comunicare all'Associazione l’elenco dei soci ed ogni eventuale sua variazione.
6. Qualora l’adesione a Federfarmna Lecco non venga disdetta, con lettera raccomandata, entro la data del 30 settembre di ciascun anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo.
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato Rurale;
c) il Comitato Urbano;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Comitato Esecutivo;
f) il Collegio Sindacale;
g) il Collegio dei Probiviri.
1. L’Assemblea è formata da tutti gli associati in regola con i contributi associativi.
2. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: entro il mese di febbraio per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione per l ‘anno successivo.
4. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati per deliberare sugli argomenti indicati nella richiesta del Consiglio o degli associati.
1. La convocazione dell’Assemblea e fatta mediante comunicazione scritta, inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, degli argomenti da trattare.
2. In caso di particolare necessità ed urgenza previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli tre giorni.
3. L’Assemb1ea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, che potrà avvenire almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata e seduta.
5. L’Assemblea, su proposta del presidente, stabilirà per alzata e seduta il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.
6. L’Assemblea, tatto salvo quanto previsto dall’art. 5, delibererà a maggioranza dei presenti.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
8. Gli associati che non possono partecipare personalmente a11'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 9, possono delegare esclusivamente un altro associato
9. La delega, con esclusione delle deliberazioni previste al successivo punto 12, può essere conferita dal titolare di farmacia al suo sostituto temporaneo, autorizzato dall’ASL di competenza in base alle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui all'art. 11 della legge n. 475 del 2 aprile 1969, modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 363.
10. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe.
11. La sede di convocazione delle Assemblee sarà prescelta dal Consiglio Direttivo nell'ambito del territorio della provincia di Lecco.
12. Per la validità delle deliberazioni riguardanti l'adesione alla Unione Regionale e alla Federfarma nazionale, le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell ‘Associazione, occorre la presenza tisica, o per delega ad altro associato, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
Spetta all’Assemblea:
a. L’elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
b. L’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
c. La determinazione dei contributi a carico degli Associati;
d. La deliberazione per l’adesione all'Unione Regionale Titolari di Farmacia della Lombardia ed alla federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, ovvero l’assunzione di partecipazione in società o consorzi, l'assunzione di convenzioni e accordi in sede provinciale e l'eventuale variazione a quelli nazionali, di cui all'art. 4;
e. L’approvazione dello statuto, del regolamento, le modifiche dei medesimi e lo scioglimento dell'Associazione;
f. L ‘acquisto e/o alienazione dei beni immobili.
1. Federfarma Lecco prevede, come parte integrante e distinta della propria Associazione, la sezione per i farmacisti Rurali, riunita a livello nazionale nel Sunifar, e rappresentata a livello provinciale da un proprio Comitato Rurale.
2. Il Comitato Rurale delibera su problemi specificamente rurali, sceglie tra i consiglieri eletti il suo rappresentante che e componente di diritto del Comitato Esecutivo.
3. Al rappresentante del Comitato dei Rurali, unitamente al Presidente di Federfarma Lecco, compete la rappresentanza della sezione rurale per quanto previsto dall'art. 3, punto 1.
4. La Sezione Rurale può riunirsi in Assemblea per discutere e deliberare sui problemi specificamente rurali; le decisioni dell’Assemblea dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco.
5. Federfarma Lecco prevede, come parte integrante e distinta della propria Associazione, la sezione per i farmacisti Urbani, rappresentata a livello provinciale da un proprio comitato urbano.
6. Il Comitato Urbano delibera su problemi specificamente urbani, sceglie tra i consiglieri eletti il suo rappresentante che è componente di diritto del Comitato Esecutivo.
7. Al rappresentante del Comitato Urbano ed al rappresentante del Comitato Rurale, unitamente al Presidente di Federfarma Lecco, compete la rappresentanza della sezione urbana e, rispettivamente, della sezione rurale per quanto previsto dall’art 3, punto 1.
8. La Sezione Urbana può riunirsi in Assemblea per discutere e deliberare sui problemi specificamente urbani; le decisioni dell'Assemblea dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco.
1. Il Consiglio Direttivo si compone di n. 8 membri, compreso il Presidente, che può essere indifferentemente rurale od urbano, eletti in ragione di almeno quattro farmacisti rurali, uno per distretto della provincia di Lecco di cui all’art. 19, punto 1, e di almeno tre farmacisti urbani indipendentemente dalla divisione per distretto.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede alla attuazione delle direttive e delle delibere dell'Assemblea ed entro tre mesi dall’approvazione del presente statuto sarà tenuto a redigere il Regolamento per l’attuazione delle norme statutarie.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le competenze dell’assemblea e potrà tra l’altro provvedere:
a) alla costituzione e funzionamento degli uffici dell'Associazione;
b) a deliberare sull’ammissione degli associati;
c) a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottopone all'approvazione dell’Assemblea;
d) a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale e le modalità di pagamento;
e) a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell’Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea;
f) a costituire commissioni consultive responsabili di precisi settori di interesse della farmacia;
g) richiedere l’intervento in sede provinciale del Consiglio di Presidenza di Federfarma, anche dietro sollecitazione motivata di un associato, per dirimere eventuali divergenze nel settore organizzativo e per la verifica dei poteri come previsto dallo Statuto federale in apposito articolo;
h) nomina il professionista Presidente del collegio sindacale.
4. Non
possono essere eletti a comporre il Consiglio Direttivo i farmacisti che
ricoprono cariche, che non siano puramente onorifiche, uffici o altre
funzioni in società o associazioni che svolgano attività distributiva dei
prodotti venduti nelle farmacie.
Gli eletti al Consiglio Direttivo, alla prima riunione, dovranno dichiarare per
iscritto tutte le cariche, che non siano puramente onorifiche, uffici o
altre funzioni in società o associazioni che svolgano attività distributiva dei
prodotti venduti nelle farmacie.
Gli incarichi di cui sopra, se conferiti successivamente alla elezione nel
Consiglio Direttivo di Federfarma Lecco, dovranno essere dichiarati al
Consiglio nella prima riunione successiva al conferimento dell'incarico.
Con le medesime modalità gli eletti al Consiglio Direttivo sono altresì tenuti
a dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
con gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare la
decadenza dei componenti che si trovino in una delle situazioni sopra indicate
o che non abbiano osservato l’obbligo di dichiarazione sopra previsto.
Le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente articolo sono rese sotto la
personale responsabilità del dichiarante.
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogni volta risultasse necessario;
2. Esso viene convocato dal Presidente, mediante lettera, inviata sette giorni prima, ovvero con avviso telegrafico inoltrato con almeno tre giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti alla discussione dell'ordine del giorno, l’ora, il luogo ed il giorno della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre membri del consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell’ambito del tenitorio della provincia.
6. In caso di parità di voto durante la votazione, il Presidente ha voto prevalente e dirimente.
7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto, stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.
8. L'assenza a più di tre riunioni consecutive di Consiglio, senza giustificato motivo scritto, porta alla decadenza del consigliere che verrà sostituito nella prima riunione dal primo dei non eletti e nel rispetto della sezione di appartenenza del decaduto.
1. Il Presidente può essere indifferentemente urbano o rurale; qualora fosse urbano il vicepresidente sarà rurale e viceversa. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni ed e rieleggibile.
2. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ha la rappresentanza legale della Federfarma Lecco, sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e dei terzi, e la firma sociale.
3. Il Presidente non e autorizzato a mettere in atto nessuna iniziativa scritta che impegni l ‘Associazione nei confronti di terzi senza la firma del Segretario.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; la sottoscrizione di atti da parte del Vicepresidente e del Segretario forma pieno impegno nei confronti di terzi.
1. Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e la puntuale applicazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio Direttivo.
1. Il Tesoriere sovrintende tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici e finanziari dell’Associazione promuovendo e curando tutto quanto occorre per la corretta ed efficace amministrazione di detti aspetti.
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere; del Comitato Esecutivo deve far parte il rappresentante del Comitato Rurale e il rappresentante del Comitato urbano scelti ai sensi dell’art. 10.
2. Il Comitato esecutivo è l’organo di governo della Federfarma Lecco e pone in attuazione nell'ambito territoriale di sua competenza i principi e le direttive di carattere generale stabiliti dal Consiglio Direttivo.
1. Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è composto di due associati, di cui uno rurale, e di un professionista, scelto tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, che avrà funzioni di presidente.
2. Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice Civile.
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno rurale, eletti fra gli associati; di questi uno assume l ‘Ufficio di Presidente.
2. Spetta al Collegio di Probiviri:
a) decidere sul ricorso degli associati di cui all'art.5, punto 2;
b) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio;
c) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra associato ed associato e fra Associazione e singoli associati.
3. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure; redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno inappellabili e notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio.
1. La provincia di Lecco, anche ai fini delle elezioni, viene suddivisa in quattro zone o distretti:
a) Colico, Dorio, Dervio, Vestreno, Sueglio, lntrozzo, Bellano, Vendrogno, Varenna, Perledo, Esino, Lierna, Mandello, Abbadia, Malgrate, Valmadrera, Oliveto Lazio e le seguenti farmacie di Lecco; Castello, S.Francesco, S.Nicolò, Internazionale, Silva, Provasi, Pontiggia;
b) Pagnona, Premana, Tremenico, Casargo, Cassina Valsassina, Crandola Valsassina, Margno, Parlasco, Taceno, Cortenova, Primaluna, lntrobio, Barzio, Cremeno, Moggio, Pasturo, Ballabio, Erve, Carenno, Torre de Busi, Monte Marenzo, Calolziocorte, Vercurago, e le seguenti farmacie di Lecco: Malavedo, Gioffredi, Montegrappa, Belledo, Neri, Maggianico, De Cortes;
c) Valgreghentino, Olginate, Garlate, Pescate, Galbiate, Ello, Colle Brianza, Castello Brianza, Dolzago, Sirone, Oggiono, Annone Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Suello, Civate, Molteno, Costamasnaga, Bulciago, Garbagnate Monastero, Rogeno, Nibionno;
d) Airuno, Brivio, Imbersago, Merate, Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Lomagna, Osnago, Cernusco, Montevecchia, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Calco, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Rovagnate, Perego, Barzago, Barzanò, Sirtori, Viganò, Monticello, Missaglia;
e) per ogni distretto ai rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e demandata l’organizzazione di incontri locali con i colleghi del distretto con una cadenza determinata da apposito regolamento.
2. Sono eleggibili ai diversi organi previsti dall'art. 6 tutti gli associati iscritti alla Federfarma Lecco.
3. Sono incompatibili al Consiglio Direttivo tutti gli associati iscritti a Federfarma Lecco che facciano parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti, delle aziende distributrici e comunque non eleggibili ai sensi dell'art. 11, punto 4.
4. L’elezione del Consiglio avviene mediante presentazione di liste che comprendano almeno un candidato in ogni distretto nel rispetto dei precedenti art. 11, punto 1 e art. 10 punti 2 e 6.
5. Gli elettori dovranno votare complessivamente non più di 8 candidati per il Consiglio Direttivo, compreso il presidente, scegliendoli senza alcun vincolo di appartenenza di lista; fra i componenti la/le lista/e potrà essere indicato preventivamente il nominativo del candidato alla presidenza.
6. Verrà eletto Presidente della Federfarma Lecco il candidato che avrà ottenuto almeno il 51% dei voti espressi; qualora nessun candidato raggiungesse tale percentuale, si procederà al ballottaggio entro 15 giorni fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi, salvo il caso di rinuncia di uno dei candidati.
7. Risulteranno eletti quali membri del Consiglio i candidati che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, punto 1, avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi, indipendentemente dalle liste di appartenenza.
8. L'assemblea eleggerà inoltre due componenti del collegio dei sindaci e i componenti del collegio dei probiviri.
9. Nel caso previsto dall’art. 21, punto 2, paragrafo 2, qualora venisse a mancare il presidente per dimissioni o altro impedimento definitivo, le nuove elezioni del solo presidente verranno effettuate nel termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.
10. I componenti del Collegio Sindacale e dei Probiviri verranno eletti fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, nei limiti previsti dal precedente punto 9.
11. In caso di parità di voti, e in assenza di rinuncia da parte di uno dei contendenti, si procederà entro 15 giorni ad un ballottaggio fra i candidati con elezione di quello che otterrà il maggior numero dei voti.
12. I Consiglieri eletti, rappresentanti di tutta la categoria, nell'espletamento del loro mandato dovranno essere privi di ogni condizionamento e dovranno privilegiare gli interessi di Federfarma Lecco, senza far valere la loro appartenenza a sezioni o liste costituite prima della votazione.
13. Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, in occasione della prima riunione indetta dal presidente entro dieci giorni dall’esito elettorale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 13, punto 1, nomina il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
1. A norma dell’art. 37 del codice civile, il fondo comune, finché dura Federfarma Lecco, e indivisibile e i singoli associati non possono chiederne la divisione ne pretendere la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata; il fondo comune e costituito dai contributi degli associati e dagli acquisti a qualsiasi titolo effettuati secondo quanto di seguito precisato:
a) dai prelievi mensili operati sopra le somme che a favore di ciascun associato spettino da parte di Enti previdenziali, Assistenziali, Assicurativi e mutualistici per prestazioni e forniture effettuate nel mese in oggetto, secondo l’ammontare di percentuale stabilita dall'assemblea degli associati, a norma dell’art. 7 del presente statuto coerentemente alle direttive di categoria in sede nazionale e regionale;
b) dalle somme incassate dall’Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
c) dai proventi derivanti da istituzioni fondate o gestite dall'Associazione stessa;
d) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano acquisiti dall`Associazione;
e) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti fino a che non siano erogate;
f) solo
nelle condizioni derivanti da quanto previsto dal D.L. 6 marzo 1992 n. 250,
pubblicato sulla G.U. n.77 dell'1 aprile 1992 che istituisce la nuova provincia
di Lecco, il fondo comune e altresì costituito da quanto spettante alla
Federfarma Lecco dalla ripartizione, proporzionale al numero dei farmacisti
titolari iscritti all'U.S.CO.TI.FAR. e trasferiti alla nuova provincia, delle
dotazioni organiche del personale, dello stato di consistenza del patrimonio
della U.S.CO.TI.FAR., esistenti al momento della loro determinazione in
apposita riunione di Consiglio e degli eventuali residui esistenti al distacco
ufficiale; l’entità della ripartizione e da effettuarsi con appositi atti
deliberativi e da completarsi con l’approvazione del bilancio consuntivo U.S.CO.TI.FAR.
dell'anno 1994.
In caso di deliberazione di messa in liquidazione della Federfarma Lecco,
secondo le previsioni dell’art.3, punto 12, saranno stabiliti i criteri di
riparto del patrimonio netto fra gli associati dopo l’estinzione di tutte le
passività.
1. Gli organi dell’Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Se per qualsiasi causa venissero a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione, le cariche vacanti saranno ricoperte, fino allo scadere del triennio, dagli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti. Se venisse a mancare il Presidente, la carica verrà ricoperta dal vicepresidente, fino alle nuove elezioni previste dell’art. 19, punto 9, mentre il Consiglio verrà integrato dal primo dei non eletti nel distretto di appartenenza del presidente mancato.
3. Nel caso che venissero a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un Organo, l'Assemblea deve essere immediatamente convocata per provvedere ad una nuova elezione.
Le cariche sociali non sono retribuite; ad ogni componente degli organi sociali spetta il rimborso documentato delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli o derivanti dalla sua qualifica.
1. Le delibere degli organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali.
2. Ad ogni effetto fanno testo le delibere trascritte nei libri dei verbali.
1. L’anno sociale coincide con l’anno solare; l’esercizio scade il giorno 31 dicembre di ogni anno.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, da quello Regionale o da quello Nazionale, si fa rinvio alle nonne di legge regolanti la materia.
Firmato: Andrea Guglielmetti
GIAN FRANCO CONDO' NOTAIO
Copia in 13 facciate, conforme all’originale munita delle prescritte firme, rilasciata dal dottor GIAN FRANCO CONDO', notaio in Lecco, iscritto al Collegio Notarile di Como, ad uso parte.
Lecco, 16 dicembre 2004
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